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Legge 30/03/1998 n. 613. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2. 4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge 5 agosto 1978 n. 457, con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, in misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici propone al Cipe, sentite le regioni, la relativa ripartizione. 5. I fondi già attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992 n. 179, possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento. 6. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978 n. 457, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980 n. 385, è sostituito dal seguente: "La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.". 7. Il sesto comma dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978 n. 457, è sostituito dal seguente: "I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Comitato per l'edilizia residenziale.". Art. 8 - Interventi sui beni culturali 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale. 2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434, e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza. 3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnicoscientifici di cui all'articolo 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonchè degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'art. 15, comma1. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997 n. 270. A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14. 3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961 n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997 n. 352. 4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997 n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997 n. 203. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997 n. 352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991 n. 266.". 6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze. 7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e le stesse sono autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14. Art. 9 - Interventi urgenti su immobili statali 1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, sentite le regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalità è destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988 n. 521, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998. 2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscrivere all'unità previsionale di base "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997 n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile. 3. Il Ministero per le politiche agricole, d'intesa con le regioni, predispone e attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997 n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile. Art. 10 - Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997 1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto e quelle degli articoli 7 e 14, comma 4, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, così come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. 2. I benefici già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonchè con il decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto. 3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza. Art. 11 - Contributi connessi a precedenti eventi sismici 1. Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari. 1-bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici, rientranti nei benefici del presente decreto, prevedendo adeguate norme di armonizzazione al presente decreto che consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse complessivamente assegnate". Art. 12 - Misure a favore dei comuni 1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe. |
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